Condivisione? Uno "slogan"
Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana composta da 139 articoli e da allora è stata il guardiano della nostra libertà. 61 anni di democrazia. Adesso si prende spunto per strumentalizzarne i contenuti a fini puramente demagogici.
Qui, ne vorrei riportare qualcuno:
Art. 138 – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Quando sento che il Governo vorrebbe cambiare la Costituzione come gli aggrada, allora, mi rileggo questo articolo e ad un tratto la paura sfuma e penso: “chi dice questo conosce la Costituzione oppure lo fa soltanto per generare paura e condizionare la coscienza dei cittadini?”.
Art. 74 – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Mettete che una legge sia stata approvata, dopo un iter lunghissimo, da entrambe le Camere e con una maggioranza inequivocabile con decine di emendamenti (soprattutto avanzati dall’opposizione) e che questa – dopo l’approvazione – non mostri i sintomi di una legge malata, perchè il Presidente della Repubblica dovrebbe chiedere alle Camere una nuova deliberazione? Non basta la motivazione: “per fare contenti i deputati dello schieramento X e dei loro iscritti”. Se la legge tornasse alle Camere e questa venisse nuovamente approvata, cosa dovrebbe fare il Capo dello Stato? chiedere il permesso a loro per promulgarla? Può il Capo dello Sato rimandare una legge alle Camere ogni volta che un deputato segretario di partito è contrario alle deliberazioni del Parlamento? In questo caso non ci sarebbe legge approvata che possa essere promulgata, visti i “no” scontati dell’opposizione su ogni provvedimento emanato. “Messaggio motivato” non sta per “discrezionalità dell’opposizione”. Leggete l’articolo di Antonio Polito su “Il Riformista” - Assalto al Colle
Il termine “condivisione” sembra ormai più uno slogan che un’esigenza politica.
«Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra costituzione. » (Piero Calamandrei)









